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Sez. 3, Sentenza n. 6926 del 08/05/2012 (Rv. 622816 - 01)

MEDIAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE | Mediazione immobiliare - Omessa informazione dell'acquirente sui vizi della cosa venduta conosciuti o conoscibili dal mediatore - Conseguenze - Responsabilità del mediatore - Sussistenza - Facoltà dell'acquirente - Risarcimento del danno o rifiuto di corrispondere la provvigione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2012-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622816-01

MEDIAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL MEDIATORE

Il mediatore immobiliare è responsabile nei confronti del cliente se, conoscendo o potendo conoscere con l'ordinaria diligenza l'esistenza di vizi che diminuiscono il valore della cosa venduta, non ne informi l'acquirente; tale responsabilità si affianca a quella del venditore e può essere fatta valere dall'acquirente sia chiedendo al mediatore il risarcimento del danno, sia rifiutando il pagamento della provvigione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1759

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)