Sez. 5, Sentenza n. 345 del 12/01/2009 (Rv. 606172 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Sentenze delle commissioni tributarie emesse in sede di giudizio di ottemperanza - Valutazioni circa la valenza di un giudicato posteriore - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
In tema di giudizio di ottemperanza nel processo tributario, l'eventuale errore del giudice circa la valenza di un giudicato posteriore, contrastante con quello dedotto in causa, non costituisce un "error in procedendo", per lesione dell'art. 395, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., bensì un "error in judicando", con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione, consentito dall'art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 solo per "violazione delle norme del procedimento". (Fattispecie in cui la commissione tributaria, adita per l'ottemperanza di una sentenza di accoglimento del ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto ad una richiesta di rimborso somme, aveva rigettato la domanda sul rilievo che la decisione di cui si chiedeva l'ottemperanza era contrastata dal giudicato, sfavorevole alla parte, formatosi in altro giudizio sul silenzio-rifiuto opposto da altro ufficio alla richiesta del medesimo rimborso).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)