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Sez. 5 - , Sentenza n. 23852 del 25/09/2019 (Rv. 655145 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Crediti verso l'erario - Alternatività tra rimborso e compensazione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655145-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

Il contribuente che vanta un credito d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria può scegliere, nella dichiarazione dei redditi, tra il rimborso di detto credito ovvero la sua compensazione, sussistendo tra tali opzioni un rapporto di alternatività, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, come è stato in seguito confermato dall'art. 7, comma 2, lett. i), del d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, il quale ha riconosciuto la possibilità di modificare l'originaria richiesta di rimborso, optando per la compensazione mediante dichiarazione integrativa da presentare entro un determinato termine di scadenza. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha escluso che la società cessionaria di un credito di imposta potesse modificare l'originaria richiesta di rimborso formulata dalla cedente, con quella di compensazione, non essendo applicabile "ratione temporis" l'art. 7 comma 2, lett. i), del d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7 com. 2, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)