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Sez. 5 - , Sentenza n. 31236 del 29/11/2019 (Rv. 656286 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Crediti verso l’erario - Opzione per la richiesta di compensazione - Effetto - Rinuncia a richiedere il rimborso - Mancato riconoscimento del credito - Richiesta di rimborso - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656286-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

Il contribuente che ritenga di avere un credito d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, può scegliere, nella dichiarazione dei redditi, se domandare il rimborso del credito ovvero la sua compensazione, sussistendo tra tali opzioni un rapporto di alternatività, sicché, se sceglie di richiedere la compensazione, rinuncia implicitamente a domandare il rimborso; ne discende che, in caso di mancato riconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, del credito indicato in compensazione e di conseguente emissione di cartella esattoriale, divenuta incontestabile per difetto di impugnazione, per un valore pari al suo importo, il contribuente non può più richiedere il rimborso del preteso credito, di cui è stata ormai definitivamente accertata l'inesistenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 7 com. 2, Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)