Sez. L, Sentenza n. 6418 del 07/07/1994 (Rv. 487318 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Trattamento economico - Lavoro straordinario | Adeguamento del compenso, secondo le variazioni "ex lege" n. 42 del 1979, per i dipendenti retribuiti con il sistema del cottimo misto - Spettanza - Condizione - Adozione del criterio della parametrazione della retribuzione a cottimo al compenso per lavoro straordinario - Prassi aziendale vincolante per periodi anteriori al contratto collettivo del 1988 - Configurabilità - Esclusione.
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Trattamento economico - Lavoro straordinario
Per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, addetti alla liquidazione e revisione delle competenze spettanti al personale e retribuiti con il sistema del cottimo misto, un diritto all'adeguamento di tale corrispettivo alle variazioni disposte per il lavoro straordinario dalla legge n. 42 del 1979 (e successive) è configurabile solo con riguardo alle prestazioni lavorative che si siano svolte oltre l'orario normale, attesa, alla stregua, in particolare, della normativa dettata dalla legge n. 34 del 1970 e dal d.P.R. n. 1188 del 1977, la distinzione fra l'istituto del lavoro straordinario e quello del cottimo misto; né l'adozione, da parte del datore di lavoro ed in relazione a determinati periodi, del criterio della parametrazione della retribuzione a cottimo al compenso per lavoro straordinario può configurarsi come prassi aziendale vincolante anche per periodi diversi ed anteriori alla stipulazione del contratto collettivo del giugno 1988, atteso che fino a tale data il rapporto dei dipendenti delle FF.SS. è stato regolato dalla legge e non dalla autonomia negoziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2100, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 11/02/1970 num. 34 art. 35, DPR 16/09/1977 num. 1188 art. 5, Legge 01/01/1978 num. 7 art. 4, Legge 06/02/1979 num. 42 art. 17 CORTE COST., Legge 17/05/1985 num. 210 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)