Sez. L, Sentenza n. 8823 del 27/10/1994 (Rv. 488269 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO STRAORDINARIO | Dipendenti retribuiti col sistema del cottimo misto - Diritto all'adeguamento di tale corrispettivo alle variazioni legislativamente disposte per il lavoro straordinario - Condizione.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO STRAORDINARIO
Con riguardo ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato retribuiti col sistema del cottimo misto, il diritto all'adeguamento di tale corrispettivo alle variazioni legislativamente disposte per il lavoro straordinario è configurabile solo nel caso in cui le prestazioni lavorative predette si siano svolte oltre l'orario normale, attesa la netta distinzione, posta dalla disciplina civilistica (artt. 2100 e 2108 cod. civ.) e da quella di settore (in particolare, art. 2 del d.P.R. 16 settembre 1977 n. 1188 fra lavoro straordinario, retribuito a tempo, e lavoro a cottimo, la cui retribuzione viene ragguagliata ai risultati conseguiti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2100, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., DPR 16/09/1977 num. 1188 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)