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Sez. 2, Sentenza n. 1980 del 09/07/1973 (Rv. 365098 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1973-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365098-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*

La delazione del giuramento suppletorio e demandata al potere discrezionale del giudice del merito, al quale soltanto spetta di decidere se ne ricorra l'opportunita e di valutare le risultanze probatorie al fine di stabilire quale delle due parti abbia fornito maggiori e piu attendibili elementi di prova in ordine al proprio assunto. (Conf 2385/71, mass n 353324).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)