Sez. 6, Sentenza n. 2780 del 17/01/1995 Ud. (dep. 16/03/1995) Rv. 200681 - 01
Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza privata | Costrizione della persona sequestrata a telefonare al marito per chiedere il riscatto - Violenza privata in concorso con il sequestro - Sussistenza.
Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza privata
Il delitto di violenza privata può ben concorrere con quello di sequestro di persona. Non può, infatti, ritenersi che ogni atto di violenza cui la vittima sia sottoposta durante il sequestro rimanga assorbito dalla fattispecie di cui all'art. 630 c.p.: il sequestro di persona priva la parte offesa della libertà di movimento e della scelta del luogo in cui stare; nella fattispecie prevista dall'art. 610 c.p. è invece tutelata la libertà psichica di fare o di non fare alcunché senza essere costretti da altri. La coazione al compimento di singoli atti che, senza la minaccia o la violenza (nella specie una telefonata al marito sotto coazione di coltello puntato al collo), il soggetto passivo non avrebbe compiuto, costituisce non già una modalità o un elemento della condotta del delitto di sequestro di persona, bensì una attività ulteriore e distinta che, a prescindere dalla situazione di privazione di libertà di movimento, integra l'autonomo reato di violenza privata, concorrente con quello di cui all'art. 630 cod. pen..
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 630 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)