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Sez. 5, Sentenza n. 11522 del 03/03/2009 Ud. (dep. 16/03/2009) Rv. 244199 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA | Ripresa di immagini di un minore che si trova all'interno all'interno del bagno di una stazione - Integrazione del reato di cui all'art. 610 cod. pen. e non di quello di cui all'art. 615 bis cod. pen. - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244199-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA

Integra il reato di violenza privata (art. 610 cod. pen.) - e non quello di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.) - la condotta di colui che introduca una telecamera sotto la porta di una 'toilettè pubblica in modo da captare immagini di un minore che si trovi all'interno di essa (nella specie bagno di una stazione) - considerato che la 'toilettè pubblica non può essere considerata un domicilio, ex art. 614 cod. pen. richiamato dall'art. 615 bis, neppure nel tempo in cui sia occupata da una persona. (La Corte ha osservato che l'interesse tutelato dall'art. 610 cod. pen. è la libertà morale - da intendersi come libertà di determinarsi spontaneamente - che ricomprende nel suo ambito non solo la facoltà di formare liberamente la propria volontà ma anche quella di orientare i propri comportamenti in conformità delle determinazioni liberamente assunte; d'altro canto, non è necessario che la condotta incriminata sia esplicitamente connotata da violenza o minaccia essendo sufficiente qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 615 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)