diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4119 del 24/06/1981 (Rv. 414776 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITA - COMPUTO - CONTRATTO COLLETTIVO RINVIANTE AD UNA PIU RISTRETTA NOZIONE DI RETRIBUZIONE RISPETTO A QUELLA CONSIDERATA PER ALTRI ISTITUTI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1981-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414776-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - GRATIFICAZIONI - TREDICESIMA MENSILITA - COMPUTO - CONTRATTO COLLETTIVO RINVIANTE AD UNA PIU RISTRETTA NOZIONE DI RETRIBUZIONE RISPETTO A QUELLA CONSIDERATA PER ALTRI ISTITUTI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Qualora un contratto collettivo, allo specifico fine del computo della tredicesima mensilita, precisi le voci cui deve farsi riferimento, adottando a tale effetto una piu ristretta nozione di retribuzione rispetto a quella considerata per altri istituti, il giudice del merito, per stabilire la legittimita di tale pattuizione, deve accertare se essa contrasti con norme imperative, in modo da porre in essere deroghe in peius per il lavoratore, ed in particolare se contraddica il disposto dell'art 17 capoverso del concordato interconfederale del 27 ottobre 1946 introduttivo del principio della retribuzione mensile globale di fatto.*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 27/10/1946 num. 17, DPR 28/07/1960 num. 1080, Contr. Coll. 29/05/1973

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)