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Sez. 1, Sentenza n. 5566 del 20/05/1995 (Rv. 492367 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO DI CAVI E DI CONDUTTURE - IN GENERE | Sottosuolo stradale di proprietà comunale e provinciale - Utilizzazione - Ammissibilità - Condizioni - Imposizione della servitù con decreto prefettizio od apposita concessione - Mancanza - Ministero delle Poste e Telecomunicazioni - Spesa per lo spostamento di cavi telefonici installati nel sottosuolo stradale - Rimborso - Diritto - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492367-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO DI CAVI E DI CONDUTTURE - IN GENERE

L'utilizzazione del sottosuolo stradale di proprietà comunale o provinciale può legittimamente svolgersi, oltre al caso dell'imposizione della servitù con decreto prefettizio, solo se l'utente ne ha ottenuto apposita concessione, ai sensi dell'art. 186 del codice postale, approvato con R.D. 27 febbraio 1936 n. 645. Pertanto, in difetto di tali presupposti, il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, che proceda allo spostamento di cavi telefonici installati nel sottosuolo di una strada comunale o provinciale, non ha diritto al rimborso delle relative spese da parte di detti enti territoriali.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/02/1936 num. 645 art. 181, Regio Decr. 27/02/1936 num. 645 art. 186, Regio Decr. 19/07/1941 num. 1198 art. 11, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 231, DPR 29/03/1973 num. 156 art. 239

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)