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Sez. 1, Sentenza n. 5826 del 29/12/1989 (Rv. 464709 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE - ACCOGLIMENTO PER MANCANZA DI PROVE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'OPPONENTE - REGOLE CIVILISTICHE SULL'ONERE DELLA PROVA - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1989-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464709-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE - ACCOGLIMENTO PER MANCANZA DI PROVE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'OPPONENTE - REGOLE CIVILISTICHE SULL'ONERE DELLA PROVA - APPLICABILITÀ.*

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 23 dodicesimo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, ai sensi del quale "il pretore accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente", recepisce le regole civilistiche sull'Onere della prova, spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato e restando a carico di quest'ultimo la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi od estintivi.*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)