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Sez. 1, Sentenza n. 8596 del 04/08/1995 (Rv. 493577 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO | Mancato tempestivo adeguamento degli scarichi fognari pubblici - Sanzione relativa - Irrogazione nei confronti di un comune della Liguria - Comportamento colposo del Comune - Necessità.
Stato
decisa il 1995-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493577-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - ELEMENTO SOGGETTIVO

Ai fini dell'irrogazione della sanzione amministrativa a causa del mancato rispetto da parte di un comune del termine stabilito dalla legge regionale della Liguria per l'attuazione del programma di adeguamento degli scarichi fognari pubblici (art. 23 legge Reg. Liguria 1 settembre 1982 n. 38, sostituito in parte dalla legge regionale 3 novembre 1986 n. 30) non è sufficiente l'inutile scadenza del termine, ma è necessario che questa sia riconducibile ad un comportamento colposo del comune (in base al principio generale previsto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, cui rinvia l'art. 26 della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45, applicata nella specie, ed all'art. 23, penultimo comma, della stessa legge n. 689 del 1981), la prova del quale deve essere fornita dall'amministrazione che ha irrogato la sanzione, mentre è a carico dell'intimato la dimostrazione di eventuali fatti impeditivi od estintivi.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Liguria 01/09/1982 num. 38 art. 22, Legge Reg. Liguria 01/09/1982 num. 38 art. 23, Legge Reg. Liguria 03/11/1986 num. 30, Legge Reg. Liguria 03/11/1986 num. 30 art. 26, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 3, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)