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Sez. L, Sentenza n. 144 del 08/01/1980 (Rv. 403528 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - DIPENDENTI - RETRIBUZIONE - MANCATA ISCRIZIONE DELL'IMPRESA NELL'APPOSITO ALBO - IRRILEVANZA - NATURA ARTIGIANA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403528-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - DIPENDENTI - RETRIBUZIONE - MANCATA ISCRIZIONE DELL'IMPRESA NELL'APPOSITO ALBO - IRRILEVANZA - NATURA ARTIGIANA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Poiche l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956 n 860 ha carattere dichiarativo, mentre ha valore costitutivo solo per determinati effetti tributari, nel senso che costituisce il presupposto indispensabile per fruire delle agevolazioni tributarie disposte a favore delle imprese artigiane, il giudice della controversia, avente ad oggetto la spettanza di retribuzione di lavoro, non puo escludere la natura artigiana di una impresa per il semplice fatto della Mancanza dell'iscrizione nello apposito albo, ma deve fare riferimento alla nozione dell'art 2083 cod civ e verificare la sussistenza o meno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e C) dell'art 1 della citata legge n 860 del 1956. (V 4778/77, mass n 388382; (V 4688/77, mass n 388284).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)