diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4869 del 18/05/1994 (Rv. 486676 - 01)

Opere pubbliche (appalto di) - Esecuzione del contratto - Consegna dei lavori | Appalti pubblici regolati da leggi speciali o da capitolati generali con efficacia normativa - Consegna dei lavori - Obbligo della P.A. - Inadempimento - Conseguenze - Responsabilità contrattuale - Configurabilità - Somma corrispondente al risarcimento - Rivalutazione monetaria - Ammissibilità - Interessi legali - Spettanza - Decorrenza.
Stato
decisa il 1994-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486676-01

Opere pubbliche (appalto di) - Esecuzione del contratto - Consegna dei lavori

Negli appalti pubblici, regolati da leggi speciali o da capitolati generali con efficacia normativa (concluso, nella specie, tra uno I.A.C.P. ed un'impresa per la costruzione di alloggi popolari), la "consegna dei lavori" all'appaltatore si configura come un obbligo della P.A., il cui inadempimento, ancorché disciplinato in modo diverso rispetto alle norme del codice civile (in particolare, l'appaltatore, ove il ritardo nella consegna sia rilevante nell'economia del rapporto, può avanzare richiesta di recesso, che è necessaria per non precludergli il diritto al risarcimento, ma sostituisce e rende irrilevante la messa in mora), è pur sempre fonte di responsabilità contrattuale per l'amministrazione, in quanto il dovere di collaborazione della stessa non cessa di essere contrattuale solo perché deriva dalla legge, essendo questa una delle fonti d'integrazione del contratto (art. 1374 cod. civ.). Ne deriva che, ove sussista l'indicato inadempimento, in applicazione dei principi generali sulla responsabilità contrattuale, sulla somma corrispondente al risarcimento - soggetta a rivalutazione monetaria, in quanto debito di valore - competono all'appaltatore gli interessi legali con decorrenza dalla domanda giudiziale (o dalla data di altro atto idoneo di costituzione in mora), non già dalla data dell'evento dannoso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1374, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 10, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 42, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)