Sez. 1, Sentenza n. 7069 del 14/04/2004 (Rv. 572052 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI LAVORI | Appalti regolati da leggi speciali o da capitolati generali con efficacia normativa - Mancata consegna dei lavori all'appaltatore - Conseguenze - Responsabilità contrattuale dell'Amministrazione - Configurabilità - Diritto dell'appaltatore alla risoluzione del contratto - Esclusione - Facoltà di presentazione di un'istanza di recesso - Configurabilità - Mancato accoglimento dell'istanza - Conseguenze - Diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo - Sussistenza - Diritto a congruo prolungamento del termine originariamente fissato - Sussistenza - Diritto al risarcimento - Condizioni.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGNA DEI LAVORI
Negli appalti pubblici regolati da leggi speciali o da capitolati generali con efficacia normativa, la "consegna dei lavori" all'appaltatore (momento essenziale del rapporto, onde consentire la realizzazione delle opere convenute) si configura come obbligo della P.A. il cui inadempimento (ancorché diversamente disciplinato rispetto alle norme del codice civile) è pur sempre fonte di responsabilità contrattuale (in quanto il dovere di collaborazione dell'Amministrazione non perde la sua natura contrattuale sol perché derivante dalla legge, essendo questa, viceversa, una delle fonti di integrazione del contratto, ai sensi dell'art.1374 c.c.). Tale inadempimento non conferisce, peraltro, all'appaltatore il diritto di risolvere il rapporto, né di avanzare pretese risarcitorie, attribuendogli, per converso, la sola "facoltà" di presentare istanza di recesso dal contratto, al mancato accoglimento della quale consegue l'insorgere di un diritto al compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo (oltre ad un congruo prolungamento del termine originariamente convenuto), sicché il riconoscimento di un diritto al risarcimento al medesimo può venire in considerazione solo se questi abbia preventivamente esercitato tale facoltà di recesso, dovendosi altrimenti presumere che egli abbia considerato ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1374, Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 10, Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 42, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)