Sez. 6, Sentenza n. 3605 del 27/01/1995 Ud. (dep. 04/04/1995) Rv. 200778 - 01
Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a comparire - Del difensore | Per contemporaneo impegno professionale - Valutazione del giudice - Criteri - Indicazione.
Giudizio - Dibattimento - Atti introduttivi - Impedimento a comparire - Del difensore
In tema di impedimento del difensore, con l'art. 486 comma quinto cod. proc. pen., il legislatore ha inteso conciliare le esigenze di buona e rapida amministrazione della giustizia con il diritto dell'imputato ad essere assistito dal proprio difensore di fiducia. Allorché il difensore viene a trovarsi impegnato contemporaneamente in differenti procedimenti a carico di diversi imputati, si pone il problema di conciliare i confliggenti diritti degli imputati, conciliazione che, in taluni casi, non può realizzarsi se non con il rinvio di uno dei dibattimenti. La gravità e il numero dei reati per cui si procede e la precedenza cronologica della notificazione degli avvisi di fissazione delle udienze non possono considerarsi, di per sè, razionali ed esaustivi criteri per valutare la sussistenza del legittimo impedimento del difensore, di cui all'art. 486 cod. proc. pen.. Non è la precedenza cronologica delle notifiche, assolutamente casuale, o la astratta gravità dei reati che, nel caso di impegni contemporanei, possono realisticamente orientare l'avvocato sulla priorità da privilegiare, ma piuttosto la necessità della assistenza in relazione alla fase processuale o al concreto contenuto della contestazione. Il giudice può sindacare tale scelta e rigettare la richiesta di sospensione o rinvio se esigenze di buona amministrazione della giustizia (per esempio, la prossimità della prescrizione o l'utilità di celebrare contestualmente il dibattimento a carico di più imputati o la reiterazione delle sospensioni o dei rinvii), ma se non ricorrono tali necessità e ragionevolmente può escludersi ogni intento dilatorio dell'istanza difensiva, la celebrazione del dibattimento in assenza dell'avvocato, che abbia prontamente fatto conoscere il proprio legittimo impedimento, frustra la ragione e la lettera della previsione introdotta dal nuovo codice di procedura penale ed è causa di nullità ex artt. 178 lett. c) e 179 comma primo cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)