Sez. 5, Sentenza n. 10304 del 20/08/1998 Ud. (dep. 30/09/1998) Rv. 211478 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Concomitanza di altri impegni - Motivi ragionevoli - Necessità - Valutazione del giudice - Criteri.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE
In materia di legittimo impedimento a comparire del difensore, su quest'ultimo grava l'onere non solo di comunicare e documentare l'esistenza del contemporaneo impegno, ma altresì quello di esporre le ragioni che rendano essenziale lo espletamento della sua funzione in uno piuttosto che nell'altro procedimento, attesa l'impossibilità di avvalersi di un sostituto. Peraltro la astratta gravità dei reati, o la precedenza cronologica delle notifiche non sono criteri esaustivi, rilevando piuttosto la necessità della assistenza in relazione alla fase processuale o al concreto contenuto della contestazione; ne consegue che il giudice può sindacare la scelta operata e rigettare la richiesta di rinvio se nel bilanciamento tra esigenze, di difesa e di buona amministrazione della giustizia, queste ultime siano prevalenti in riferimento alla reiterazione delle sospensioni o rinvii o alla prossimità della prescrizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)