Sez. 2, Sentenza n. 1586 del 13/02/1987 (Rv. 451002 - 01)
COMUNE - CONTRATTI - IN GENERE - DEMANIO COMUNALE - STRADE - COSTRUZIONE DI VIA PUBBLICA - CONVENZIONI STIPULATE CON I PROPRIETARI FRONTISTI PER LA CESSIONE DEL SUOLO NECESSARIO - NATURA DELLE PREDETTE CONVENZIONI - CONTRATTI ONEROSI DI DIRITTO PRIVATO - CORRISPETTIVO - ASSUNZIONE DA PARTE DEL COMUNE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - CONSEGUENZE - PRESENZA DI TESTIMONI PRESCRITTA PER GLI ATTI DI DONAZIONE EX ART. 48 LEGGE N. 83 DEL 1913 - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
COMUNE - CONTRATTI - IN GENERE - DEMANIO COMUNALE - STRADE - COSTRUZIONE DI VIA PUBBLICA - CONVENZIONI STIPULATE CON I PROPRIETARI FRONTISTI PER LA CESSIONE DEL SUOLO NECESSARIO - NATURA DELLE PREDETTE CONVENZIONI - CONTRATTI ONEROSI DI DIRITTO PRIVATO - CORRISPETTIVO - ASSUNZIONE DA PARTE DEL COMUNE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - CONSEGUENZE - PRESENZA DI TESTIMONI PRESCRITTA PER GLI ATTI DI DONAZIONE EX ART. 48 LEGGE N. 83 DEL 1913 - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
La cessione al comune di suolo per la costruzione di una via pubblica da parte dei proprietari frontisti, effettuata in corrispettivo della assunzione da parte del comune degli oneri di urbanizzazione primaria già a carico degli stessi proprietari interessati all'attuazione di una lottizzazione sui rispettivi terreni, integra un negozio sostanzialmente oneroso e non già di liberalità: pertanto, ai fini della validità del relativo rogito, non occorre la presenza dei testimoni prescritta, per gli Atti di donazione, dall'art. 48 della legge notarile (n. 83 del 16 febbraio 1913).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 792, Legge 16/02/1913 num. 83 art. 48, DPR 26/10/1972 num. 643 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)