Sez. 2, Sentenza n. 1366 del 18/02/1999 (Rv. 523342 - 01)
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - PROGETTO - APPROVAZIONE | Convenzione di lottizzazione - Contenuto - Natura - Negozio giuridico unico - Esclusione - Conseguenze - Atto dell'originario proprietario dei terreni edificabili di cessione gratuita delle aree destinate all'urbanizzazione - Natura - Atto di liberalità - Esclusione - Conseguenze - Revocabilità - Esclusione.
URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - LOTTIZZAZIONE DI AREE FABBRICABILI - PROGETTO - APPROVAZIONE
La convenzione di lottizzazione, con la quale il Comune autorizza i privati a costruire secondo il progetto approvato e riceve in proprietà le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ovvero le aree destinate a questo scopo, non consta necessariamente di un negozio giuridico unico, ma, in concreto, può risultare da una serie di atti negoziali con efficacia obbligatoria e reale, che si integrano a vicenda per lo scopo e per il contenuto, e che si raccolgono ad unità nell'effetto precettivo proprio del negozio di convenzione, dal cui complesso si attuano e l'intento del Comune di autorizzare la costruzione da parte dei privati e il volere di questi di cedere al Comune la proprietà delle opere di urbanizzazione o delle aree a ciò destinate. Perciò, inserito nel negozio complessivo, l'atto - con cui l'originario proprietario dei terreni edificabili, in adempimento dell'obbligazione assunta con gli acquirenti, cede gratuitamente al Comune la proprietà delle aree destinate alla urbanizzazione - non può considerarsi come autonomo atto di liberalità, come tale revocabile fino all'accettazione della controparte, ma come adempimento dell'obbligazione già assunta nell'ambito del negozio di vendita dei terreni ed accettata preventivamente dal Comune con la stipulazione della Convenzione posta in essere con gli acquirenti delle aree fabbricabili.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)