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Sez. U, Sentenza n. 3814 del 16/02/2011 (Rv. 615993 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Personale dipendente dei Ministeri - Art. 20 d.P.R. n. 266 del 1987 - Reggenza da parte del personale appartenente alla nona qualifica funzionale, del pubblico ufficio sprovvisto, temporaneamente, del dirigente titolare - Interpretazione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/615993-01

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di reggenza, da parte del personale appartenente alla qualifica C3, del pubblico ufficio sprovvisto, temporaneamente, del dirigente titolare, l'art. 20 del d.P.R. n. 266 del 1987 (contenente le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dei Ministeri), deve essere interpretato, ai fini del rispetto del canone di ragionevolezza e dei principi generali di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 cod. civ. e art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001), nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità ("in attesa della destinazione del dirigente titolare"), con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo in virtù della suddetta specifica norma regolamentare, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali. Né, a tal fine, assume rilievo la disposizione di cui all'art. 24 del c.c.n.l. del 16 febbraio 1999 comparto ministeri - personale non dirigente, che - nel disciplinare il trattamento retributivo conseguente all'attribuzione di mansioni immediatamente superiori alla qualifica di appartenenza - riguarda la diversa ipotesi di sostituzione di dirigenti assenti temporaneamente. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha rigettato il ricorso ritenendo irrilevante, ai fini del riconoscimento del compenso per lo svolgimento di mansioni superiori, che il reggente della Procura generale presso la Corte d'appello non ricoprisse, quale direttore di cancelleria, la posizione apicale all'interno dell'area "C").

Riferimenti normativi: DPR 08/05/1987 num. 266 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 35, Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 16/02/1999 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)