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Sez. 2, Sentenza n. 427 del 22/02/1963 (Rv. 260566 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE - IMPIANTO DI DEPOSITI NOCIVI E PERICOLOSI - IN GENERE - PRESUNZIONE DI PERICOLOSITA.*
Stato
decisa il 1963-02-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/260566-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE - IMPIANTO DI DEPOSITI NOCIVI E PERICOLOSI - IN GENERE - PRESUNZIONE DI PERICOLOSITA.*

Il rispetto della distanza di cui all'art 890 cod civ riposa su una presunzione assoluta di pericolo, che prescinde da ogni accertamento concreto, nel caso in cui vi sia un regolamento comunale edilizio che stabilisca la distanza medesima, mentre negli altri casi si ha soltanto una presunzione semplice di pericolosita, che puo essere combattuta e vinta dal convenuto ove dimostri che, in relazione alla peculiarita della fattispecie e degli eventuali accorgimenti impiegati, non esiste alcun pericolo o danno per il fondo vicino.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 890

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)