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Sez. 2, Sentenza n. 8055 del 08/08/1990 (Rv. 468711 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER IMPIANTI - DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - IN GENERE - DISTANZA EX ART. 890 COD. CIV. - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI NOCIVITÀ O PERICOLOSITÀ - CONDIZIONE - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE PREVEDENTE TALE DISTANZA - MANCANZA - PRESUNZIONE RELATIVA DI PERICOLOSITÀ - PROVE CONTRARIE - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1990-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468711-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - PER IMPIANTI - DEPOSITI NOCIVI O PERICOLOSI - IN GENERE - DISTANZA EX ART. 890 COD. CIV. - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI NOCIVITÀ O PERICOLOSITÀ - CONDIZIONE - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE PREVEDENTE TALE DISTANZA - MANCANZA - PRESUNZIONE RELATIVA DI PERICOLOSITÀ - PROVE CONTRARIE - OGGETTO.*

Il rispetto della distanza prevista, per fabbriche e depositi nocivi e pericolosi, dall'art. 890 cod. civ. è collegato ad una presunzione assoluta di nocività o pericolosità che prescinde da ogni accertamento concreto, nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisce la distanza medesima, mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha solamente una presunzione di pericolosità, che può essere superata ove si dimostri che in relazione alla peculiarità della fattispecie e degli eventuali accorgimenti può ovviarsi al pericolo o al danno per il fondo vicino. (Conf 4040/78, mass n 393637; (Conf 2914/73, mass n 366546; (Conf 14/73, mass n 361759; (Conf 2543/67, mass n 329884; (Conf 427/63, mass n 260566).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 890, Regio Decr. 27/07/1943 num. 1265 art. 216, DM 26/12/1976

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)