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Sez. 2, Sentenza n. 3052 del 29/11/1963 (Rv. 264696 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER MORTE DELLA PARTE.*
Stato
decisa il 1963-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/264696-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RIASSUNZIONE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO PER MORTE DELLA PARTE.*

Con la notifica collettiva ed impersonale agli eredi della parte defunta, nell'ipotesi dell'art 303, comma secondo, cod proc civ, tutti gli eredi devono intendersi evocati in giudizio, senza la necessita che il giudice proceda all'individuazione di ognuno di essi. (Conf 2708'60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)