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Sez. 2, Sentenza n. 1479 del 22/04/1977 (Rv. 385190 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - INTERRUZIONE PER MORTE DI UNA PARTE - ATTO RIASSUNTIVO - NOTIFICAZIONE AGLI EREDI COLLETTIVAMENTE ED IMPERSONALMENTE NELL'ULTIMO DOMICILIO DEL DEFUNTO - MANCATA COSTITUZIONE DI ALCUNO DEGLI EREDI - CONTUMACIA - CONFIGURABILITA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385190-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - INTERRUZIONE PER MORTE DI UNA PARTE - ATTO RIASSUNTIVO - NOTIFICAZIONE AGLI EREDI COLLETTIVAMENTE ED IMPERSONALMENTE NELL'ULTIMO DOMICILIO DEL DEFUNTO - MANCATA COSTITUZIONE DI ALCUNO DEGLI EREDI - CONTUMACIA - CONFIGURABILITA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - INAMMISSIBILITA.*

Qualora l'atto riassuntivo del processo sia stato notificato, agli eredi della parte defunta, collettivamente e impersonalmente nell'anno dalla morte del de cuius a norma dell'art 303 cod proc civ, tutti gli eredi, noti o ignoti, sono partecipi del giudizio: pertanto, quelli che non si costituiscono sono da considerarsi contumaci, senza che possa ipotizzarsi alcuna integrazione del contraddittorio nei loro confronti, poiche l'integrazione riguarda le parti non evocate in giudizio, non gia quelle che sono state regolarmente citate nei modi ammessi dalla legge. (V 998/67, mass n 327294; (V 3052/63, mass n 264696).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)