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Sez. L, Sentenza n. 338 del 02/02/1976 (Rv. 379020 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - CONTRATTO DI AGENZIA O DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI - CLAUSOLA DI ATTRIBUZIONE AL PREPONENTE DELLA FACOLTA DI SOSPENDERE IL PAGAMENTO DELLA PROVVIGIONE - CLAUSOLA DI ADDEBITO DELL'IMPORTO DELLE COMMISSIONI NON ANDATE A BUON FINE PER INVALIDITA DELLE STESSE - RICONDUCIBILITA DI DETTE CLAUSOLE ALLA FIGURA DELLO 'STAR DEL CREDERÈ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN RELAZIONE AL LIMITE DI CUI ALL'ART 6 DELL'ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO 30 GIUGNO 1938.*
Stato
decisa il 1976-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379020-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - IN GENERE - CONTRATTO DI AGENZIA O DI PROCACCIAMENTO D'AFFARI - CLAUSOLA DI ATTRIBUZIONE AL PREPONENTE DELLA FACOLTA DI SOSPENDERE IL PAGAMENTO DELLA PROVVIGIONE - CLAUSOLA DI ADDEBITO DELL'IMPORTO DELLE COMMISSIONI NON ANDATE A BUON FINE PER INVALIDITA DELLE STESSE - RICONDUCIBILITA DI DETTE CLAUSOLE ALLA FIGURA DELLO 'STAR DEL CREDERÈ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE IN RELAZIONE AL LIMITE DI CUI ALL'ART 6 DELL'ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO 30 GIUGNO 1938.*

Le due clausole, contenute in un contratto d'Agenzia, o di procacciamento d'affari con cui viene attribuita al preponente la facolta di sospendere il pagamento della provvigione in caso di contestazione, e con cui si addebita all'agente o al procacciatore l'importo delle commissioni non andate a buon fine per non essere state le commissioni stesse redatte nelle forme di legge e da persone realmente abilitate a rappresentare gli enti committenti, non sono riconducibili alla figura dello 'Star nel crederè: non la prima, che si risolve in una semplice cautela per il preponente; non la seconda, in cui l'addebito all'agente o procacciatore non dipende da inadempienza, da parte dei committenti, di obblighi regolarmente assunti, ma di invalidita delle commissioni per negligenza dello stesso agente o procacciatore. Per tali clausole, pertanto, non opera il limite dell'art 6 dello accordo economico collettivo 30 giugno 1938, approvato con decreto ministeriale 17 novembre 1938, sul rapporto di Agenzia e rappresentanza commerciale, che fissa nel venti per cento della perdita subita dal preponente la misura massima dello 'Star nel crederè che l'agente o rappresentante puo validamente assumere. (V 816/75, mass n 374191).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1748, DM 17/11/1938 art. 6, Contr. Coll. 30/06/1968

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)