Sez. L, Sentenza n. 4677 del 08/11/1989 (Rv. 464100 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - PER CONDOTTA COLPOSA O COMUNQUE MANCHEVOLE - GARANZIE EX SECONDO E TERZO COMMA DELL'ART. 7 STATUTO LAVORATORI - APPLICABILITÀ - GARANZIA EX PRIMO COMMA STESSO ART. - ESTENSIONE - CONDIZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE - PER CONDOTTA COLPOSA O COMUNQUE MANCHEVOLE - GARANZIE EX SECONDO E TERZO COMMA DELL'ART. 7 STATUTO LAVORATORI - APPLICABILITÀ - GARANZIA EX PRIMO COMMA STESSO ART. - ESTENSIONE - CONDIZIONE.*
In relazione al procedimento contemplato, per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, dall'art. 7 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300), nel testo risultante a seguito della declaratoria di parziale illegittimità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 30 novembre 1982, ed alla stregua dei principi fissati da tale sentenza, il licenziamento motivato da una condotta colposa o comunque manchevole del lavoratore, indipendentemente dalla sua inclusione o meno tra le misure disciplinari nella specifica disciplina del rapporto, deve essere considerato di natura disciplinare, e, quindi, deve ritenersi assoggettato alle garanzie dettate in favore del lavoratore dal secondo e terzo comma della citata norma, circa la contestazione dell'addebito ed il diritto di difesa, nonché, per il caso in cui le parti si siano avvalse legittimamente della facoltà di prestabilire quali fatti e comportamenti integrino l'indicata condotta giustificativa del recesso, anche a quella posta dal primo comma del medesimo art. 7, circa l'Onere della preventiva pubblicità di siffatte previsioni. (Conf 9302/87, mass n 456490; (Conf 4823/87, mass n 446974).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)