Sez. 3, Sentenza n. 27 del 05/01/2010 (Rv. 610825 - 01)
MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Possesso di assegni bancari da parte del prenditore - Presunzione semplice di un rapporto legittimante la dazione del denaro - Sussistenza - Domanda di restituzione nei confronti del prenditore - Prova dei fatti costitutivi dell'obbligo di restituzione - Necessità - Fattispecie in tema di mutuo.
MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di contratto di mutuo, poiché il legittimo possesso di assegni bancari da parte del prenditore fa sorgere una presunzione semplice di esistenza di un rapporto fondamentale che legittima la dazione di denaro, è onere della parte che ne chieda la restituzione dimostrare i fatti costitutivi di un altro tipo di rapporto in forza del quale il prenditore sia tenuto a restituire le somme ricevute. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che, in riforma della sentenza di prime cure, aveva escluso il diritto alla restituzione della somma, sul presupposto che agli atti risultava soltanto la prova della dazione della somma alla parte convenuta, ma non l'assunzione di un obbligo di restituzione in forza di un contratto di mutuo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)