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Sez. 3, Sentenza n. 3258 del 14/02/2007 (Rv. 595544 - 01)

MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Possesso di assegni bancari da parte del prenditore - Presunzione semplice di un rapporto legittimamente la dazione del danaro - Sussistenza - Domanda a titolo di mutuo di restituzione del danaro nei confronti del prenditore - Prova dei fatti costitutivi del contratto di mutuo e dell'obbligo di restituzione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595544-01

MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di contratto di mutuo, poichè il legittimo possesso di assegni bancari da parte del prenditore fa sorgere una presunzione semplice di esistenza di un rapporto fondamentale che legittima la dazione di danaro, è onere della parte che ne chieda la restituzione dimostrare i fatti costitutivi di un altro tipo di rapporto - il contratto di mutuo - e che, in forza di questo, il prenditore sia tenuto a restituire le somme ricevute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito che aveva rigettato la domanda di restituzione perchè la produzione delle copie degli assegni, da cui risultava la dazione di danaro dall'attrice al convenuto, non era decisiva per dimostrare la sussistenza del contratto di mutuo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)