Sez. 3, Ordinanza n. 10699 del 04/06/2004 (Rv. 578195 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO | Improcedibilità ex art. 369 cod. proc. civ. - Conseguenza - Non riproponibilità - Provvedimento - Forma - Ordinanza - Ammissibilità - Assunzione della decisione all'esito di udienza pubblica - Rilevanza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO
La decisione con la quale la Corte di cassazione dichiara l'improcedibilità del ricorso, analogamente alla dichiarazione di inammissibilità, produce l'effetto di rendere irriproponibile il ricorso e, conseguentemente, può essere assunta con ordinanza anziché con sentenza, anche se pronunciata all'esito di udienza pubblica, dato che, anche alla luce delle modifiche apportate al testo dell'art. 375, cod. proc. civ., dalla legge n. 89 del 2001, deve ritenersi che la natura del provvedimento discenda dal contenuto della decisione e non dalle caratteristiche del rito adottato per pronunciarla.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 387, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)