Sez. L, Ordinanza n. 102 del 08/01/2003 (Rv. 559498 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Deposito di copia della sentenza notificata dalla controparte priva dell'attestazione del cancelliere di conformità all'originale - Inidoneità - Pronuncia di improcedibilità del ricorso - Provvedimento relativo - Forma - Ordinanza - Ammissibilità - Assunzione della decisione all'esito di udienza pubblica - Rilevanza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO
La decisione con la quale la Corte di cassazione dichiara l'improcedibilità del ricorso, analogamente alla dichiarazione di inammissibilità, produce l'effetto di rendere irriproponibile il ricorso e, conseguentemente, può essere assunta con ordinanza anziché con sentenza, anche se pronunciata all'esito di udienza pubblica, dato che, anche alla luce delle modifiche apportate al testo dell'art. 375, cod. proc. civ., dalla legge n. 89 del 2001, deve ritenersi che la natura del provvedimento discenda dal contenuto della decisione e non dalle caratteristiche del rito adottato per pronunciarla (Nella specie, la S.C. ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per omesso deposito di copia autentica della sentenza impugnata, escludendo che l'obbligo stabilito dell'art. 369, cod. proc. civ., possa ritenersi adempiuto mediante il deposito di copia della sentenza notificata dalla controparte, recante la dichiarazione dell'ufficiale giudiziario di consegna di copia conforme a quella recante la relata di notifica, risultando quest'ultima priva dell'attestazione del cancelliere di conformità all'originale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 387, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 1 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)