Sez. 1, Sentenza n. 8767 del 15/04/2011 (Rv. 617976 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI | E di tutte le risultanze processuali - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie relativa alla prova dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI
Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla prova della conoscenza effettiva dello stato di insolvenza in capo all'"accipiens", nell'ambito del giudizio di revocatoria fallimentare di un pagamento),
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)