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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12123 del 17/05/2013 (Rv. 626714 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI | E di tutte le risultanze processuali - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626714-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - ANALISI DI TUTTE LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

L'obbligo di motivazione del giudice è ottemperato mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione, ossia del ragionamento da lui svolto con riferimento a ciascuna delle domande o eccezioni (nel giudizio di primo grado) o a ciascuno dei motivi d'impugnazione (nei giudizi d'impugnazione), mentre non è necessario che egli confuti espressamente - pur dovendoli prendere in considerazione - tutti gli argomenti portati dalla parte interessata a sostegno delle proprie domande, eccezioni o motivi disattesi e cioè anche gli argomenti assorbiti o incompatibili con le ragioni espressamente indicate dal giudice stesso, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come "succinta" nel senso voluto dall'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., tanto più ove venga in rilievo una ordinanza pronunziata dalla Suprema Corte ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 375, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 118

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)