Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9344 del 07/04/2021 (Rv. 660886 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Avviso di liquidazione - Motivazione - Contenuto - Allegazione dell'atto giudiziario assoggettato ad imposizione - Necessità - Limiti - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema di imposta di registro, ai fini del corretto adempimento dell'onere motivazionale dell'avviso di liquidazione ex art. 7 st.contr., l'allegazione materiale dell'atto giudiziario assoggettato ad imposizione - che non ha la finalità di procurarne, oltre alla conoscenza legale, anche la disponibilità documentale - è necessaria tutte le volte in cui l'avviso non riproduca o non menzioni le enunciazioni o le statuizioni soggette ad imposta di registro, sempre che il contribuente si sia trovato nell'incolpevole impossibilità di averne conoscenza, potendo peraltro l'avviso di liquidazione limitarsi anche ad indicare solamente la data e il numero della sentenza civile laddove sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza e purchè sia garantita in ogni caso l'agevole intellegibilità dei valori imponibili, delle aliquote applicate e dell'imposta liquidata.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 54, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)