Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30084 del 26/10/2021 (Rv. 662820 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Avviso di liquidazione - Motivazione - Contenuto - Allegazione dell'atto giudiziario assoggettato ad imposizione - Necessità - Limiti – Fondamento – Fattispecie
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso la necessità di allegazione del decreto ingiuntivo soggetto ad imposta di registro, essendo stato il contribuente parte ricorrente nel procedimento monitorio e contenendo l'avviso di accertamento una chiara e precisa indicazione dell'atto giudiziario, delle parti processuali, del negozio enunciato, della statuizione adottata, nonché dei criteri per il calcolo dell'imposta di registro).
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 54 com. 5, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)