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Sez. 1, Sentenza n. 13257 del 27/11/1999 (Rv. 531573 - 01)

PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - IN GENERE | Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - Dipendenti - Alloggi di servizio - Assegnazione in uso - Legge n. 123 del 1987 - Attribuzione ai beneficiari di un diritto soggettivo ad ottenere l'alienazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531573-01

PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - IN GENERE

L'art. 19 della legge n. 123 del 1987, nell'autorizzare l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato a vendere ai titolari, alla data di entrata in vigore della stessa legge, di concessione in uso di alloggi di servizio, facenti parte del suo patrimonio indisponibile, e ai titolari di locazioni degli stessi alloggi alla medesima data - tra i quali sono da ricomprendere, ai sensi dell'art. 1 della legge interpretativa n. 440 del 1991, anche "coloro che continuano ad occupare, a qualsiasi titolo, gli alloggi già avuti in regolare concessione nella qualità di dipendenti, collocati a riposo o deceduti in servizio") - non ha inteso attribuiti ai soggetti indicati come beneficiari un diritto soggettivo ad ottenere dall'Amministrazione l'alienazione degli immobili, che resta subordinata all'apprezzamento discrezionale di questa, sulla base dei criteri generali di buona amministrazione e del perseguimento dei fini istituzionali pubblici.

Riferimenti normativi: Legge 16/03/1987 num. 123 art. 19, Legge 31/12/1991 num. 440 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)