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Sez. 2, Sentenza n. 14429 del 02/07/1986 Ud. (dep. 23/12/1986) Rv. 174704 - 01

SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - OMISSIONE INVOLONTARIA DA PARTE DEL NON ESTENSORE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174704-01

SENTENZA PENALE - REQUISITI - SOTTOSCRIZIONE - OMISSIONE INVOLONTARIA DA PARTE DEL NON ESTENSORE - CONSEGUENZE.*

La sottoscrizione della sentenza ha lo scopo di portare a conoscenza di tutti i membri del collegio la motivazione ed, in particolare, di consentire il controllo mirante ad accertare se la motivazione stessa è coerente con quella adottata in camera di consiglio. Ne consegue che la mancata sottoscrizione da parte del magistrato che non sia l'estensore, dovuta a mero errore od omissione, non può ritenersi causa di nullità nemmeno relativa e, pertanto, come mero errore, deve ritenersi sanabile col procedimento di correzione, in quanto riguarda non i contenuti sostanziali del documento, ma solo una diversità nella formazione esterna di esso. (Conf mass n 169044; (Conf mass n 165669, e ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)