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Sez. U, Sentenza n. 9128 del 04/11/1994 (Rv. 488390 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | A carico di ingegneri e architetti - Omessa audizione dell'incolpato prima della decisione di apertura del procedimento disciplinare - Nullità della decisione.
Stato
decisa il 1994-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488390-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento disciplinare a carico di ingegneri ed architetti, l'inosservanza, da parte del consiglio dell'ordine, dell'obbligo previsto dall'art. 44, primo comma, R.D. n. 2537 del 1925, circa l'audizione dell'incolpato prima della decisione di apertura del procedimento (nella specie, essendo stato l'architetto sentito dal solo Presidente su delega di detto consiglio), comporta, se tempestivamente dedotta (secondo le norme ed i principi del rito penale, applicabili per analogia alla materia disciplinare, in mancanza di specifiche disposizioni in contrario), la nullità dell'indicata decisione, trattandosi di violazione grave dello specifico diritto di difesa del professionista, posto dalla citata disposizione a tutela dell'interesse dello stesso a non essere senza necessità, sottoposto al giudizio disciplinare.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 23/10/1925 num. 2537 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)