diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 11733 del 07/06/1989 Ud. (dep. 24/08/1990) Rv. 185163 - 01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - ATTRIBUZIONE DELLE SPESE NEI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE PER GLI EFFETTI PENALI - A CARICO DELL'IMPUTATO - NECESSITÀ DI UNA SUA SOCCOMBENZA - MODIFICAZIONI FAVOREVOLI DELLA SENTENZA - CONDANNA ALLE SPESE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185163-01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - ATTRIBUZIONE DELLE SPESE NEI GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE PER GLI EFFETTI PENALI - A CARICO DELL'IMPUTATO - NECESSITÀ DI UNA SUA SOCCOMBENZA - MODIFICAZIONI FAVOREVOLI DELLA SENTENZA - CONDANNA ALLE SPESE - PRECLUSIONE.*

Il criterio contenuto nell'art. 213 cod. proc. pen. per la attribuzione delle spese processuali a carico dell'impugnante è quello della soccombenza, onde qualsiasi modifica della sentenza a favore dell'imputato che nel successivo grado sia stata introdotta preclude la sua condanna alle spese per quella fase del giudizio. (V mass n 175994; (V mass n 164534, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 213

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)