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Sez. 1, Sentenza n. 5040 del 09/02/1984 Ud. (dep. 30/05/1984) Rv. 164534 - 01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - OBBLIGO DEL PAGAMENTO DELLE SPESE - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO E DEL P.M. - MODIFICA PARZIALE IN SENSO FAVOREVOLE DI ALCUNE STATUIZIONI DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO E RIFORMA IN PEGGIO DI ALTRE STATUIZIONI PER EFFETTO DELL'APPELLO DEL P.M. - CONDANNA ALLE SPESE - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1984-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164534-01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - OBBLIGO DEL PAGAMENTO DELLE SPESE - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO E DEL P.M. - MODIFICA PARZIALE IN SENSO FAVOREVOLE DI ALCUNE STATUIZIONI DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO E RIFORMA IN PEGGIO DI ALTRE STATUIZIONI PER EFFETTO DELL'APPELLO DEL P.M. - CONDANNA ALLE SPESE - ILLEGITTIMITÀ.*

Poiché l'art. 213 cod. proc. pen. pone quale criterio regolatore dell'Obbligo delle spese processuali, nei giudizi d'impugnazione, quello della soccombenza dell'imputato, consegue che qualunque modificazione della sentenza di primo grado in senso favorevole all'imputato stesso costituisce ostacolo alla sua condanna alle spese del giudizio d'appello, anche se, per effetto di impugnazione del P.m. vi sia stata riforma in peggio di altre statuizioni della sentenza appellata. (V mass n 114733; (V mass n 160596).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 213

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)