Sez. L, Sentenza n. 4895 del 27/03/2012 (Rv. 622414 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Assunzione di invalidi - Divieto di assunzione previsto dall'art. 32 della legge n. 45 del 1995 della Regione Sicilia - Prevalenza dei principi della legislazione nazionale - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
In tema di collocamento obbligatorio di disabili e con riferimento al rifiuto di assunzione da parte del datore di lavoro, il rapporto tra l'art. 32 della legge della Regione Sicilia 25 maggio 1995 n. 45 e la legge 12 marzo 1999 n. 68, in ragione dei limiti alla potestà legislativa regionale stabiliti dall'art. 17 dello statuto di autonomia, deve essere risolto alla luce del principio di cedevolezza delle disposizioni regionali che non siano compatibili con i principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato contenuti nella legislazione statale sopravvenuta, che costituiscono punto di riferimento anche per l'interpretazione costituzionalmente orientata della legislazione regionale, con la conseguenza che la suddetta incompatibilità si risolve nella prevalenza della legislazione statale nelle more di adeguamento di quella della Regione su cui si sia basato il menzionato rifiuto di assunzione.
Riferimenti normativi: Legge 12/03/1999 num. 68 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 25/05/1995 num. 45 art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)