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Sez. L - , Sentenza n. 19786 del 09/08/2017 (Rv. 645595 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - COMPUTO | Materia previdenziale - Competenza legislativa concorrente - Sussistenza - Integrazione con la legislazione statale - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645595-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI VECCHIAIA - COMPUTO

In tema di personale della Regione Sicilia, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto regionale, la materia previdenziale è riconducibile alla competenza legislativa concorrente, la cui integrazione con la normativa statale non può operare per le disposizioni nazionali volte a disciplinare fattispecie particolari, di carattere temporaneo e transitorio, né per la legislazione statale che, assumendo carattere di principio generale, richiede un’applicazione uniforme sull’intero territorio nazionale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in tema di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, aveva ritenuto applicabile ai dipendenti regionali l’art. 59, comma 13, della l. n. 449 del 1997, norma di carattere transitorio, nonché l’art. 69 della l. n. 388 del 2000, norma di carattere generale, in luogo del regime più favorevole previsto dall’art. 36 della l.r. Sicilia n. 6 del 1997).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 13 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 07/03/1997 num. 6 art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)