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Sez. 2, Sentenza n. 16853 del 11/08/2005 (Rv. 585054 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - ATTI DA PRESENTARE AL CONSERVATORE | Rifiuto del conservatore dei registri immobiliari di trascrivere l'atto - Presupposti - Specificazione dei dati catastali - Riferibilità alla nota di trascrizione - Necessità.
Stato
decisa il 2005-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585054-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - PROCEDIMENTO - ATTI DA PRESENTARE AL CONSERVATORE

In virtù del richiamo alle indicazioni richieste dall'art. 2826 cod. civ. contenuto negli artt. 2659 e 2660 cod. civ. e dei limiti posti dall'art. 2674 dello stesso codice al potere del conservatore di rifiutare gli atti del proprio ufficio, l'obbligo di specificazione dei dati di identificazione catastale non è riferito all'atto da trascrivere - in relazione al quale è condizione sufficiente e necessaria l'esistenza nel titolo (nel caso di specie sentenza di accertamento dell'usucapione di bene immobile), dei requisiti prescritti dall'art. 2657 cod. civ. - ma alla nota di trascrizione, alla quale è attribuita la peculiare funzione di consentire la inequivoca individuazione, oltre che del titolo trascritto, anche dei suoi estremi soggettivi ed oggettivi; pertanto, la nota - che è atto di parte - può e deve integrare eventuali insufficienze dell'atto da trascrivere, mentre il rischio e la responsabilità relativi alla sua compilazione gravano esclusivamente sul soggetto che l'ha redatta e su quello interessato all'attuazione della pubblicità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2660, Cod. Civ. art. 2674

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)