Sez. 3, Sentenza n. 14577 del 22/06/2007 (Rv. 597984 - 01)
DIRITTI REALI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Nota di trascrizione - Efficacia probatoria - "Atto di parte" e valida fonte di prova - Esclusione - Uno degli elementi sui quali il giudice può fondare il proprio convincimento - Necessità - Fattispecie.
DIRITTI REALI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
In tema di prova dei diritti reali, la nota di trascrizione, quale documentazione amministrativa, non costituisce né "atto di parte", né valida fonte di prova in ordine al contenuto del titolo cui si riferisce, ma uno degli elementi sui quali il giudice può fondare il proprio convincimento. (Nella specie, era stata censurata la sentenza che aveva ritenuto la legittimazione di una parrocchia a chiedere la cessazione del comodato su di un fondo, per non essere la nota di trascrizione idonea a dimostrarne la sua proprietà, in quanto "atto di parte", difforme dal decreto di trasferimento della diocesi che non contemplava gli estremi del terreno; la S.C., poiché la corte di merito aveva esaminato entrambi i documenti e deciso con ampia e convincente motivazione, ha rigettato il motivo di ricorso della comodataria).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)