Sez. 2, Sentenza n. 22026 del 22/11/2004 (Rv. 578460 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Presupposti - Onere probatorio a carico del cliente - Danno - Prova - Fattispecie in tema di responsabilità professionale dei ragionieri. .
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE
In materia di contratto d'opera intellettuale, nel caso in cui risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, essendo la relativa indagine, riservata all'apprezzamento del giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto se non sia sorretta da una motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici (Nella specie, era stata dedotta la responsabilità di un ragioniere per avere egli impugnato una serie di accertamenti d'imposta, omettendo di formulare i motivi di impugnazione nel ricorso proposto alla Commissione tributaria di secondo grado e proponendo tardivamente l'impugnazione innanzi alla Commissione centrale; la Corte Cass., in applicazione di siffatto principio, ha cassato la sentenza di merito che, pur avendo accertato la responsabilità del professionista, aveva escluso la sussistenza del danno, senza accertare, con valutazione prognostica, se lo svolgimento delle difese avrebbe potuto assicurare il vittorioso esperimento delle impugnazioni).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1212, Cod. Civ. art. 2230
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)