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Sez. 2, Sentenza n. 5928 del 23/04/2002 (Rv. 553970 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Obbligazioni del professionista - Violazione dell'obbligo di eseguire la prestazione con la diligenza del buon padre di famiglia - Inadempimento contrattuale - Responsabilità per colpa lieve - Sussistenza - Limiti - Diritto della parte di rifiutare il compenso per la prestazione professionale ex art. 1460 cod. civ. - Configurabilità - Fattispecie relativa alla prestazione professionale di un difensore.
Stato
decisa il 2002-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553970-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE

Il professionista, nella prestazione dell'attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176 cod. civ., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale, del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve (salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 cod. civ., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà), e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 cod. civ., la perdita del diritto al compenso. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva accertato la responsabilità professionale di un difensore nella gestione di una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, per avere omesso di indicare la data dell'udienza di comparizione nella copia notificata dell'atto di opposizione e per avere omesso di citare un teste in una prova delegata, e aveva conseguentemente escluso che al professionista spettasse il compenso per la propria prestazione professionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)