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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17032 del 25/07/2014 (Rv. 632064 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE | Amministrazione di sostegno - Istanza di chiusura - Notificazione all'amministratore - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632064-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE

In tema di amministrazione di sostegno, la prescrizione di cui all'art. 413, secondo comma, cod. civ., non costituisce adempimento processualmente necessario, sicché l'omessa comunicazione dell'istanza di chiusura della procedura all'amministratore di sostegno - che non è parte necessaria del procedimento - non determina alcuna compromissione del suo diritto di difesa, né è soggetta a sanzione processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 413

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)