Sez. 1, Sentenza n. 14190 del 05/06/2013 (Rv. 626653 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE | Amministrazione di sostegno - Procedimento - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - IN GENERE
Nella procedura per la istituzione di un'amministrazione di sostegno, che consiste in un procedimento unilaterale, non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell'amministrazione; non è, pertanto, configurabile una ipotesi di litisconsorzio necessario tra i soggetti partecipanti al giudizio innanzi al tribunale, anche perché l'art. 713 cod. proc. civ., cui rinvia l'art. 720 bis dello stesso codice, espressamente limita la partecipazione necessaria al procedimento al ricorrente, al beneficiario e alle altre persone, tra quelle indicate in ricorso le cui informazioni il giudice ritenga utili ai fini dei provvedimenti da adottare.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 406, Cod. Civ. art. 408 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 713 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 720 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)