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Sez. L, Sentenza n. 7820 del 28/03/2013 (Rv. 625912 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalti "endoaziendali" aventi ad oggetto prestazioni lavorative - Nozione - Mancanza di una organizzazione autonoma della prestazione di lavoro da parte dell'appaltatore - Violazione del divieto - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625912-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (previsto dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, "ratione temporis" applicabile), in riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. (Nella specie, relativa allo svolgimento di attività alle dipendenze di società alla quale erano stati dati in appalto i servizi esternalizzati da Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., la sentenza di merito aveva escluso il carattere vietato dell'appalto, nonostante l'utilizzazione, da parte della società appaltatrice-datrice di lavoro, di materiali e strumenti già di proprietà della committente; la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha affermato il principio su esteso).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)