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Sez. L, Sentenza n. 7898 del 06/04/2011 (Rv. 616662 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Appalti "endoaziendali" aventi ad oggetto prestazioni lavorative - Nozione - Mancanza di una organizzazione autonoma della prestazione di lavoro da parte dell'appaltatore - Violazione del divieto - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616662-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)

Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (art. 1 legge n. 1369 del 1960), in riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. (Nella specie, relativa allo svolgimento di attività di pulizie dei locali del teatro Bellini di Napoli, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva desunto, con insufficiente motivazione, il carattere vietato dell'appalto dalla mancanza nell'oggetto sociale della società interponente dello svolgimento di attività di pulizia, elemento secondario e meramente formale, nonché dall'esistenza di ingerenze nell'attività della società interposta, che, tuttavia, erano identificate in condotte in parte del tutto irrilevanti - quali l'esistenza di numerose società operanti all'interno del teatro, gli orari di lavoro, il godimento delle ferie da parte dei lavoratori - e in parte, pur astrattamente pertinenti (come l'anticipazione delle retribuzioni dei lavoratori della società interposta ovvero l'esistenza di direttive), rimaste prive di adeguato riscontro e approfondimento).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)